Art. 3.

      1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le spese necessarie sono sostenute dagli aventi causa dei soggetti indicati nell'articolo 1, qualora intendano procedere alla traslazione e alla sepoltura dei medesimi. Essi possono chiedere il concorso volontario di altre persone, fisiche e giuridiche, compreso l'Istituto nazionale per la guardia d'onore alle reali tombe del Pantheon, con sede legale in Roma, via della Minerva, 20.